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C.M. 29/03/20021. di applicare nel 2002 alle tipologie di immobili considerate abitazioni principali e alla sua pertinenza l'aliquota del 5,5 per mille, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare per il 2002 per le altre tipologie di immobili le aliquote differenziate I.C.I. applicate nel 2001, ad esclusione dell'aliquota del 5 per mille soppressa, cosÌ come previsto dall'art. 3, commi 53-55 e 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). Il Comune di FIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili È determinata per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille (sei per mille). La determi- i dalla Legge in euro 103,29 (L. 200.000) . (Omissis). Il Comune di FIÈ ALLO SCILIAR (VOLS AM SCHLERN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . 1. di fissare per l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 2002 le seguenti aliquote: aliquota ordinaria: 4 per mille; aliquota per le abitazioni, non utilizzate nè come prima abitazione, nè per uso professionale: 6 per mille; detrazione per abitazione principale: euro 252,00; aliquota per terreni edificabili: 4 per mille. (Omissis). Il Comune di FINALE EMILIA (provincia di Modena) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 6,9 per mille: aliquota ordinaria; 5,8 per mille a) abitazioni principali dei soggetti residenti e relative pertinenze, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale b) abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1o grado (genitori e figli); 4 per mille: fabbricati del gruppo "D" di nuova costruzione destinati a nuove attività produttive per un periodo di 3 anni a partire dal 1 gennaio 2000; 7 per mille: alloggi che a partire dal 1 gennaio 2002 risultano non locati ovvero non occupati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e la alienazione di immobili limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori; 2. di fissare la detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,30. Si precisa che tale detrazione non viene estesa all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai familiari; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Il Comune di FONTANELLATO (provincia di Parma) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure a) aliquota ordinaria, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi: 6,25 per mille b) aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione del- l'I.C.I.): 5,25 per mille c) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille d) aliquota per i terreni agricoli: 6 per mille e) aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione (art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille f) aliquota per immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti concordati di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 4 per mille g) di stabilire che per aver diritto all'aliquota ridotta indicata al punto e), il proprietario dovrà presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicherà gli estremi della registrazione del contratto di locazione (numero e serie) h) di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 220.000 (euro 113.621). Il Comune di FORNACE (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure a) nella misura ordinaria del 5 per mille b) per le aree fabbricabili nella misura del 7 per mille c) aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo o dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. Tale aliquota si estende anche alle pertinenze delle abitazioni principali ed alle abitazioni concesse dal proprietario o dall'usufruttuario in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado alle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 del regolamento I.C.I. d) detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 500.000. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento I.C.I. (Omissis). Il Comune di FRIGNANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . Le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002 sono: 1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.: 6 per mille; 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, degli stessi posseduti nel Comune: 6 per mille; 5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille. (Omissis). Il Comune di GALLIERA (provincia di Bologna) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 (Omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota del 6 per mille ordinaria; aliquota del 7 per mille per unità immobiliari sfitte, intendendosi l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto e al 1 gennaio 2002 non locata nè data in comodato a terzi;di determinare la detrazione di imposta I.C.I., per le abitazioni principali di tutti i soggetti passivi nella seguente misura: e 103,29, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritti reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; e 129,11, per i possessori di abitazioni principali con la presenza nel nucleo familiare di persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovrà essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta). I contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta, attestante la sussistenza dei necessari requisiti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione in quanto assimilata. I contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, già tenere Il Comune di GARDONE RIVIERA (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel Comune di Gardone Riviera per l'anno 2002 come segue: aliquota ridotta: misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota ordinaria: misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). Il Comune di GERA LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 25 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). Il Comune di GIAVERA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota di imposta per l'anno 2002 nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare l'ammontare della detrazione dall'imposta per abitazione principale in euro 155,00; (Omissis). Si ricorda inoltre che: È considerata abitazione principale, ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela, e da questi adibita a loro abitazione principale. (Omissis). Il Comune di GORGONZOLA (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera: 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), per questo Comune con effetto dal 1 gennaio 2002: aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di euro 145,00 (L. 280.759) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica tale destinazione aliquota del 5,5 per mille per l'unità immobiliare, nel numero di una o più, qualificabile come pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell'abitazione principale di residenza, purché sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale e purché classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto) e direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi; aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosÌ come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora (detrazione euro 145,00) (L. 280.759), con pre- Il Comune di GRAGLIA (provincia di Biella) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
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